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Neofascisti al processo per saluto romano… Secondo un giornale locale “avrebbero” violato la “cosiddetta” Legge Mancino

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di Redazione #Lopinione twitter@milanonewsgaia #Politica

 

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Un quotidiano locale del vicentino, con abbondanza di condizionali, racconta la triste storia di tristissimi nostalgici del fascio littorio, evolutisi nel neofascismo da quartierino di morti di fame che trovano il loro riscatto nel busto in bronzo di un mascellone, e che finiscono sotto processo.

I fatti nel luglio del 2019 in occasione della Commemorazione dell’Eccidio di Schio. Sono diciassette le persone rinviate a giudizio per “apologia del fascismo”, che anche se nei confronti di Forza Nuova e Casapound si fa finta di niente, è una legge che esiste, si chiama legge Scelba ed è del 1952. La Legge, per inciso, vieta il saluto romano. I diciassette erano stati denunciati dalla Digos per la violazione della legge Mancino.

 

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L’art. 1 (“Discriminazione, odio o violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi”) dispone quanto segue: “Salvo che il fatto costituisca più grave reato, […] è punito:

  • a) con la reclusione fino a un anno e sei mesi o con la multa fino a 6.000 euro chi propaganda idee fondate sulla superiorità o sull’odio razziale o etnico, ovvero istiga a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi;
  • b) con la reclusione da sei mesi a quattro anni chi, in qualsiasi modo, incita a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi.

È vietata ogni organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi l’incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. Chi partecipa a tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi, o presta assistenza alla loro attività, è punito, per il solo fatto della partecipazione o dell’assistenza, con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Coloro che promuovono o dirigono tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da uno a sei anni.”

[Art.2]

chiunque, in pubbliche riunioni, compia manifestazioni esteriori od ostenti emblemi o simboli propri o usuali delle organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi” come sopra definiti “è punito con la pena della reclusione fino a tre anni e con la multa da lire duecentomila a lire cinquecentomila.” Inoltre lo stesso articolo vieta la propaganda fascista e razzista negli stadi, disponendo che “è vietato l’accesso ai luoghi dove si svolgono competizioni agonistiche alle persone che vi si recano con emblemi o simboli” di cui sopra. “Il contravventore è punito con l’arresto da tre mesi ad un anno.”

I diciassette dovranno, dopo essersi esibiti nel loro muscolare saluto romano, spiegare anche il perché, essendoci filmati e fotografie del raduno militante scattati da numerosi presenti. Toccherà ai giudici pronunciarsi.

 

(4 novembre 2020)

©gaiaitalia.com 2020 – diritti riservati, riproduzione vietata

 

 




 

 

 

 

 

 

 



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